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Regione Toscana

Regione Toscana - Aree vincolate adiacenti ai fiumi, torrenti corsi, d'acqua (Informazioni aggiuntive)

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Autore
Regione Toscana
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VOTO UTENTI: 
Media: 1 (1 voto)
DATA CREAZIONE
05/Ago/2015
AGGIORNATO AL
18/Set/2015

TEMA:

  • Territorio

PAROLE CHIAVE:

  • Territorio
  • Fiumi
  • Idrografia
  • Vincoli
Nome:
Regione Toscana - Aree vincolate adiacenti ai fiumi, torrenti corsi, d'acqua
Descrizione:

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. sottoposti ai sensi dell’art.142, comma1, lettera c) del Codice

Si definisce:

  • “fiume” un corso d’acqua a corrente perenne, che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
  •  “torrente” un corso d’acqua temporaneo o intermittente o effimero soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell’alveo, (caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco);
  •  “corso d’acqua” un corpo idrico caratterizzato semplicemente dallo scorrere delle acque in movimento, le cui acque fluenti sono di minore portata.

Per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua presenti negli elenchi delle acque pubbliche, la tutela va estesa ad entrambe le fasce laterali per una profondità di 150 metri. Le fasce sono da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, quando esistenti, sulla base dell’Abaco grafico tipologico (Allegato D).
Per ciglio di sponda si intende il limite esterno delle sponde fluviali ed è individuato dalla rottura di pendenza generata dall’intersezione fra la sponda fluviale – intesa come forma geomorfologica attiva –

ed il piano campagna. Il ciglio di sponda viene individuato anche tramite la verifica di presenze vegetazionali ed arboree più o meno stabili.
Per argine si intende l’opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, che svolge funzioni di difesa dalle esondazioni impedendo che le acque inondino il territorio circostante. Gli argini possono essere in froldo o remoti, ovvero posti a diretto contatto con il flusso idrico, oppure ad una certa distanza da esso. In quest’ultimo caso la fascia di terreno compresa tra l’alveo attivo e l’argine prende il nome di golena.

Fonte dei dati: Regione Toscana – PIT con valenza di Piano Paesaggistico.

Riferimenti legislativi:
Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 23 ottobre 2000 “Direttiva Quadro Acque” , in base alla quale gli Stati membri individuano l’ubicazione ed il perimetro dei corpi idrici superficiali (naturali e artificiali) di un determinato distretto idrografico ed effettuano di tutti una caratterizzazione in tipi.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che ripartisce il territorio nazionale in 8 “distretti idrografici”, prevedendo per ognuno di essi la redazione di un Piano di gestione, la cui competenza spetta alle Autorità di distretto idrografico. I Piani di gestione, sulla base della Direttiva Quadro Acque devono contenere la rappresentazione cartografica dei corpi idrici.
D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici” In attuazione dell’art. 2 del presente decreto le Regioni, sentite le Autorità di Bacino, devono:

  • identificare, definendone i tipi, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiumi, laghi, acque marino-costiere e acque di transizione, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 1, Sezione A: “Metodologia per l’individuazione di tipi per le diverse categorie di acque superficiali”;
  • individuare i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell’Allegato 1, Sezione B “Criteri metodologici di individuazione dei corpi idrici superficiali”.

Il punto A.1.2 dell’Allegato 1 Sezione A prevede che i fiumi siano classificati in tipi, sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici, individuando delle limitazioni alla sua applicabilità, in funzione delle dimensioni del bacino idrografico.

DGR 937/2012 attraverso la quale la Regione Toscana nel 2012 ha recepito quanto espresso dalla Direttiva CE e dal Codice dell’Ambiente, sulla base dei criteri di cui al DM 131/2008 ed ha redatto lo studio di caratterizzazione dei corpi idrici “Attuazione D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 30/09. Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009”.

DM 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei data base geotopografici” ;

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero.

DCR 95/86 contenente l’esclusione parziale o totale di fiumi, torrenti e corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Agosto 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato cartografico disponibile in questo sito è stato convertito, a cura della redazione di DatiOpen.it, nel sistema di riferimento geografico WGS84. Il tipo di trasformazione adottata, in determinati casi, può comportare approssimazione nel risultato.
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Banca dati:

  • regione.toscana.it/geoscopio
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Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 2
Numero di righe: 845
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Identificatore Generica 1 (da 0 a 0) 0
Identificatore utente Generica 1 (da 1 a 1) 1
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